
Tra le innumerevoli implicazioni dell’introduzione della Pec nelle comunicazioni con l’amministrazione, ve n’è una in particolare che ha ricevuto un valido sostegno per effetto dell’approvazione e dell’entrata in vigore della L. n. 190/2012, comunemente nota come legge anticorruzione.
Già ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, era stata ammessa in via generale la presentazione di istanze alla PA anche via fax o per via telematica. Una volta introdotta la Pec, che per espressa definizione legislativa è un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, si è dubitato del valore legale dell’istanza inoltrata dai privati tramite semplice e-mail, che invece non offre garanzie circa la provenienza, la certezza, l’integrità e l’effettiva consegna della medesima.
Oggi, alla luce del dettato normativo dell’art. 1 comma 29 L. n. 190/2012 – che prevede che “Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano” – pare percorribile anche questa via. La citata disposizione infatti, obbliga il cittadino solo ad indirizzare l’istanza alla casella Pec dell’amministrazione destinataria e non anche ad inviarla da una casella Pec, e pertanto si può affermare che allo stato della vigente normativa privati e imprese possono inoltrare le proprie istanze anche tramite semplice e-mail, specie considerando che non esiste un generale obbligo legale per i cittadini di attivare una casella Pec.
Diversamente opinando la disposizione in commento sarebbe priva di carattere innovativo, non se ne comprenderebbe la ratio e nulla cambierebbe rispetto al previgente sistema di comunicazioni con la PA. Problemi però potrebbero permanere sotto il profilo della prova in giudizio tanto dell’effettiva consegna dell’istanza, mancando un’apposita ricevuta, quanto della provenienza, poichè l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica non richiede alcuna credenziale certificata.