Voli aerei: cosa fare in caso di overbooking

Una delle più comuni disavventure nelle quali può incorrere un turista, specialmente in alta stagione, è l‘overbooking o, per dirla semplice, il negato imbarco del passeggero provocato da un numero di prenotazioni superiori alla disponibilità effettiva di posti su un aereo.

Qui di seguito le disposizioni del regolamento Ce 261/2004.

Come prima cosa, la compagnia aerea dovrà verificare se, tra i presenti, c’è qualcuno disposto a cedere il proprio posto in favore di qualcun altro che ha maggiore necessità di partire concordando, ovviamente, dei benefici per chi ha rinunciato a partire.

A chi resta a terra spetta una somma in denaro che verrà calcolata in base alla distanza. Il rimborso è compreso tra i 250 euro, per le tratte comunitarie, e i 600 euro per i voli intercontinentali.

Il rimborso può essere effettuato: in contanti, con bonifico bancario, con assegno oppure, se il passeggero è favorevole con dei buoni viaggio.

Al passeggero spettano inoltre:

1 -il rimborso del biglietto, per la la parte di viaggio non effettuata;

2 -la “riprotezione” sul primo volo disponibile;

3-l’assistenza che comprende: pasti e bevande, sistemazione in albergo con trasferimenti, due chiamate telefoniche il tutto da fornire in base ai tempi d’attesa.