
Tra gli obblighi degli automobilisti, si sa, c’è quello di pagare l’assicurazione auto alla scadenza della polizza in modo da essere sicuri che la propria automobile sia al riparo da imprevisti e incidenti vari.
Capita a volte che non si faccia in tempo a pagare la polizza… Che succede in quei casi?
In realtà, il proprietario dell’automobile ha 15 giorni di tempo a partire dalla data di scadenza della polizza per effettuare il pagamento, arco di tempo durante il quale l’automobile è ancora coperta da assicurazione.
Una volta scaduti anche questo termine, l’auto non può più circolare. Il codice civile, all’art. 1901 prevede per chiunque utilizzi un’auto non assicurata il sequestro del veicolo, una multa fino a 2.000 euro con possibilità di ricorso al prefetto ( art. 203 del Codice stradale) ovvero al Giudice di pace (art. 204bis. per una riduzione ovvero l’annullamento).
Il nostro consiglio è quello di essere quanto più puntuali possibile nel saldare la polizza auto onde evitare di incorrere in inutili grane e, se il motivo del mancato pagamento è la mancanza di denaro, di pagare l’assicurazione semestralmente per alleviare il peso da sostenere.
In caso di incidente con un veicolo non assicurato sarà il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada a pagare per voi.
Questa istituzione infatti, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
- veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
- veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
- veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Nel caso di incidente stradale nei quindici giorni successivi alla scadenza del contratto invece l’automobilista non assicurato non incorrerà in nessuna multa,o sequestro, ma avrà l’obbligo di presentare all’autorità competente il rinnovo dell’assicurazione unitamente alla dichiarazione della compagnia che non era stata data disdetta.