
Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
In buona sostanza, tale norma rimette ai comuni la facoltà di operare una completa assimilazione di tali alloggi (e delle relative pertinenze) all’abitazione principale, come spesso avveniva in vigenza dell’ICI.
Tale facoltà comporta, tuttavia, che i comuni deliberino rapidamente e, in ogni caso, con effetto sulla sola seconda rata del tributo, da intendersi, più correttamente, a valere sul solo secondo semestre 2013.
Ricordiamo che la definizione data dalla normativa IMU alla nozione di “abitazione principale” (art. 13, c. 2 del D.L. n. 201/2011:<<(…) immobile (…) nel quale il possessore dimora abitualmente (…)>>) non era sinora integrata da una norma analoga a quella presente nella disciplina ICI che consentisse di recuperare, all’interno della fattispecie, anche i moltissimi rapporti di comodato che sovente caratterizzano i rapporti interni alla cerchia familiare e parentale. Ai fini ICI operava la norma di cui all’art. 59, c. 1, lettera e), del D. Lgs. n. 446/97, che attribuiva ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo altresì il grado di parentela.
Senza tale norma (espressamente abrogata dall’art. 13, c. 14, del D.L. n. 201/2011) la nozione di abitazione principale ai fini IMU è rimasta troppo angusta e priva della necessaria elasticità che occorre per “catturare” la multiforme realtà dei rapporti familiari, improntati a criteri solidaristici più che giuridici.
Nel corso dei mesi decorsi dalla entrata in vigore dell’IMU il legislatore ha dovuto così man mano cercare di recuperare parte delle norme già in vigore per l’ICI al fine di “catturare” le situazioni socialmente meritevoli di attenzione.
Si pensi:
– all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
– all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
nonché, appunto, all’unità immobiliare concessa in comodato a parenti entro il primo grado.
L’assimilazione all’abitazione principale consente di fruire dell’eventuale esonero dall’obbligo di pagare una o entrambe le rate dell’IMU (per il 2013, però, l’assimilazione, nel caso qui in esame, può operare per il solo secondo semestre), oppure, in caso di obbligo al pagamento, di fruire, comunque, di una piena equiparazione per quanto riguarda aliquota, detrazione e maggiorazione.
Articolo pubblicato da Stefano Baruzzi su www.leggioggi.it al seguente link:
http://www.leggioggi.it/2013/12/03/imu-2013-2014-come-si-applica-nel-comodato-tra-genitori-e-figli/