
Nel 2012, diverse pronunce della cassazione hanno visto annullare richieste di pagamento di Equitalia perché le raccomandate erano state consegnate da una persona che non rappresentava l’ente, un semplice postino ad esempio.
Le cartelle di Equitalia sono quindi da ritenersi nulle se vengono notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata e senza l’avvalimento dei soggetti legittimati ed indicati dall’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008).
Secondo tali pronunce, sebbene esista la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento è necessario che gli agenti notificatori siano ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale.
Risultano quindi illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale senza agente abilitato.
Altrettanto nulle, risultano essere le cartelle in cui manca la relazione di notifica.
Nelle cartelle infatti, esiste uno spazio da compilare a cura dell’agente notificatore che riporta il dettaglio delle vari operazioni di notifica (data, ora, ecc ecc), se la notifica avviene a mezzo servizio postale, questo spazio non risulta compilato.
Alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. (Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l’8 febbraio 2011)
In mancanza di tali elementi l’atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell’atto impugnato.
Le informazioni appena riportate, consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica ) dato che, la notifica di una cartella affetta da questi vizi è giuridicamente inesistente.
Vi invitiamo a ricontrollare le richieste di pagamento che vi sono sono arrivate, potreste rientrare nel caso e quindi non essere costretti a pagare nulla!