Telefonia e internet: quali garanzie per i consumatori

Con le recenti liberalizzazioni in materia di telefonia sono state riconosciute, in capo ai consumatori, una serie di garanzie; per cui sono nulle tutte quelle clausole che risultano difformi da esse.

In altri termini, anche se la compagnia telefonica dovesse far firmare al consumatore un contratto in cui si escludono o limitano dette garanzie, tale clausola resterebbe priva di effetti e troverebbe, al contrario, applicazione la disciplina prevista dalla legge.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

1) Eliminazione dei costi di ricarica

Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono applicare costi fissi e/o contributi per la ricarica di carte e schede prepagate che risultino aggiuntivi rispetto al costo stesso del traffico telefonico o del servizio televisivo od internet oggetto del contratto.

2) Eliminazione delle scadenze

Gli operatori telefonici non possono fissare limiti temporali per l’utilizzo del traffico o dei servizi acquistati dai consumatori, sia in abbonamento che in modalità ricaricabile. Sono fatti salvi eventuali vincoli di durata relativi a offerte promozionali che comportino prezzi più favorevoli per i consumatori.

3) Trasparenza dei prezzi

Gli operatori, inoltre, devono sottolineare chiaramente le singole voci che compongono le varie offerte commerciali. L’Autorità per le comunicazioni ha il compito di fissare, in concreto, le relative modalità attuative di tale previsione.

I singoli utenti hanno diritto alla corretta informazione che deve essere garantita sia mediante la distribuzione di materiale informativo da parte di ciascun operatore, sia attraverso comunicazioni mirate ai singoli utenti, aventi scadenza almeno annuale.

In caso di servizi prepagati, gli operatori di telefonia hanno l’obbligo di garantire ai propri clienti l’accesso alle medesime informazioni attraverso internet o sms gratuiti.

4) Identificabilità degli operatori

L’Agcom ha il compito di determinare le modalità operative con cui l’utente di un servizio telefonico, fisso o mobile, possa venire a conoscenza del nominativo della compagnia telefonica cui appartiene il numero chiamato, così da poter facilmente determinare la tariffa applicata alla propria telefonata.

In pratica, nell’ipotesi in cui un utente decida di cambiare il proprio operatore telefonico mantenendo il proprio numero, viene altresì garantita a tutti gli altri utenti la possibilità di conoscere a quale operatore appartenga effettivamente il numero chiamato.

5) Recesso e trasferimento di utenze

Con riferimento ai contratti stipulati con operatori di telefonia fissa, di reti televisive e di comunicazione elettronica (internet), già il decreto ” Bersani bis” aveva previsto la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto, senza dover subire vincoli temporali o ritardi ingiustificati da parte del proprio operatore, e senza l’obbligo di sostenere spese che non fossero motivate da costi effettivamente sostenuti dalla controparte, cui era fatto comunque divieto di imporre alla propria clientela l’osservanza di un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.

In sede di conversione del decreto, la medesima facoltà è stata estesa anche al consumatore che voglia semplicemente trasferire la propria utenza da un operatore all’altro, rimanendo inalterate le restanti previsioni poste a favore dello stesso consumatore.

6) Vigilanza e sanzioni

All’Agcom è stato conferito il compito di sorvegliare sull’effettiva applicazione delle norme inerenti la trasparenza dei prezzi, l’eliminazione dei costi di ricarica, la trasferibilità delle utenze e la libertà di recesso dai contratti da parte degli utenti dei servizi di telefonia e internet.

In vista dell’esercizio di tali competenze, è già stata costituita presso la stessa Agcom un’apposita Unità di vigilanza per l’attuazione della legge.

7) Reclami e disattivazioni

Nel caso in cui l’utente intenda denunciare i disservizi del proprio operatore, oltre a inoltrare un reclamo direttamente alla propria controparte, potrà chiedere anche l’intervento diretto dell’Agcom utilizzando l’apposito modulo di denuncia reperibile sul sito www.agcom.it, che potrà poi essere inoltrato allo stesso ente per posta o via fax.

La successiva verifica delle circostanze denunciate avverrà a cura dell’Autorità garante, sia per mezzo dei propri funzionari, che per mezzo delle funzioni ispettive della Polizia delle comunicazioni.

8) Il contenzioso presso l’Agcom.  

Gli utenti che intendano agire in giudizio nei confronti del proprio operatore per la violazione di un proprio diritto, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione presso l’Agcom.

La domanda di conciliazione dovrà essere proposta dinanzi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co. Re. Com) che operano, in quasi tutte le Regioni, su delega della stessa Autorità. In alternativa, gli stessi utenti hanno la facoltà di esperire il tentativo di conciliazione presso le Camere di Commercio territorialmente competenti oppure presso gli organismi di conciliazione in materia di consumo.