Occhio al volantino promozionale: se la merce in offerta manca in negozio è pubblicità ingannevole

Quante volte sarà capitato di recarsi in un  negozio per l’acquisto di un prodotto pubblicizzato su un volantino,e di essersi sentiti rivolgere un laconico “Siamo spiacenti, ma il prodotto è finito. Tuttavia possiamo mostrarle dell’altro…”.

Ebbene, se dietro questa scena c’è una premeditata operazione commerciale da parte del venditore, messa in atto proprio per far accorrere i consumatori, questi ultimi possono invocare  la tutela dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il mercato.

La diffusione di volantini con prodotti a prezzi stracciati, che poi non sono presenti nel punto vendita che li pubblicizza, infatti, deve essere considerata come una pratica commerciale ingannevole per il solo fatto che il consumatore si sia recato nel negozio.

A statuirlo è la Corte di Giustizia Europea in una recentissima sentenza. Tale tattica “commerciale” è espressamente vietata dalla direttiva 2005/29/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 146/2007.

Occorre, tuttavia, precisare che affinché scatti la tutela per il consumatore non basta la semplice

“bugia” del commerciante. Al contrario, è necessario che tale menzogna rappresenti la “condicio sine qua non” il cliente non avrebbe mai compiuto la scelta (come quella di entrare nel negozio).

In riferimento alla tutela che può riconoscersi al consumatore, egli ha la possibilità di chiedere al venditore un prodotto di qualità pari o superiore, allo stesso prezzo di quello indicato sul volantino.