
Le caldaie installate dopo il 31 agosto 2013 devono appartenere alla classe 4 o 5 secondo la classificazione di cui alle norme UNI EN 297, 483 e 15502 .
Così il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 18 dicembre 2013, ha specificato qual è la tipologia di generatori di calore che possono essere installati in deroga all’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto.
Il Mise precisa che “è consentito derogare da quanto previsto all’articolo 5, comma 9 del D.P.R. n. 412 del 1993, nei casi previsti dal comma 9-bis dello stesso articolo. In tali casi, ai sensi del comma 9-ter dell’articolo 5 del D.P.R. n. 412 del 1993, i generatori di calore installati successivamente alla data del 31 agosto 2013 devono rispettare quanto di seguito indicato:
– possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale;
– appartenere alla classe 4 o alla classe 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalla norma UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502”.