
Siamo sempre più vicini all’esordio del nuovo redditometro e l’Agenzia delle Entrare ha deciso di accogliere la richiesta avanzata dal Garante della privacy e di consentire, pertanto,“l’accesso” nel 730 e nelle dichiarazione dei redditi 2014 dell’informativa sul possibile utilizzo dei dati personali per la versione 2.0 dello strumento di accertamento.
Il suo inserimento è volto ad agevolare il lavoro dell’Authority nella lotta all’evasione fiscale, ed il rilascio delle versioni definitive di alcuni modelli di dichiarazione, come per esempio il Cud e il 730, ha rappresentato l’occasione per adeguarsi.
L’informativa ricorda infatti che il nuovo redditometro si applica a partire dal periodo d’imposta 2009 (vale a dire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010), per questo i dati personali, presenti in Anagrafe Tributaria, verranno utilizzati per l’attività accertativa.
Inoltre si precisa che l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali, ed inoltre questi dati saranno utilizzati sia per finalità di accertamento sia per l’eventuale successiva lite tributaria con il Fisco.
L’Agenzia dell’Entrate indica anche le modalità con cui procederà agli accertamenti, ed esattamente procederà alla ricostruzione del reddito di ciascun contribuente, mettendo a confronto il reddito dichiarato con le spese certe effettuate nell’anno o ricavate dagli elementi certi.
La scelta avverrà tra i contribuenti a maggior rischio evasione, per i quali sarà riscontrato uno scostamento tra il reddito dichiarato e le spese sostenute maggiore al 20 per cento.
Una volta selezionato il contribuente, egli sarà invitato al confronto con i funzionari dell’Agenzia ai quali potrà spiegare la reale situazione familiare e chiarire le ragioni di tale scostamento.
Nel caso in cui il contribuente non si presenti e non risulti intestatario di un immobile in proprietà o altro diritto reale o in locazione o leasing immobiliare o in uso gratuito da familiare o, pur presentandosi, non fornisca alcun chiarimenti, l’agenzia delle Entrate procede a imputare anche il fitto figurativo sulla base dei valori Omi e secondo le modalità previste dal decreto attuativo sul redditometro.
Infine, si evidenzia come nell’informativa non c’è alcun riferimento alle spese medie Istat, che sembrano così non essere conteggiate nel redditometro anche se resta da capire come verrà valuto questo fenomeno con il fatto che il decreto attuativo comunque le aveva previste.