Acqua potabile e IVA: aliquota agevolata solo all’“erogazione”

L’Agenzia dell’Entrate, con la Risoluzione n. 11/E del 17 gennaio scorso, ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica solamente ai corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi consistente nell’ “erogazione” di acqua, potabile e non potabile.

Per quanto riguarda le cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, resta invece applicabile l’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Tale agevolazione è dunque applicabile solo ai corrispettivi dovuti per l’erogazione di acqua“potabile” e “non potabile”, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale. .

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che l’applicazione dell’aliquota agevolata non dipende dalle caratteristiche chimiche e merceologiche dell’acqua (minerale o di sorgente), ma dal “canale” (erogazione o cessione in bottiglia)  attraverso cui la stessa giunge al consumatore.