
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.9/E dello scorso 15 gennaio ha chiarito che non è dovuta alcuna imposta di bollo per chi usufruisce delle prestazioni ambulatoriali erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Questo anche nel caso in cu l’importo del ticket superi i 77,47 euro.
Come precisato dalla risoluzione, infatti, il pagamento del ticket che il cittadino versa per ottenere l’assistenza sanitaria, rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista l’esenzione dal bollo.
Infatti ai sensi dell’art. 9 Tab. B del DPR n. 642/1972 sono esenti dal pagamento dell’imposta gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le ricevute dei contributi.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.