Cartelle Equitalia pazze: sospensione direttamente online

Chi ritiene di aver ricevuto da Equitalia una cartella “pazza” può inoltrare domanda di sospensione della stessa direttamente on line.

Il gruppo Equitalia ha messo infatti a disposizione dei cittadini, sul proprio sito internet, un apposito box per l’invio delle istanze di sospensione delle cartelle c. d. “pazze”.

Una volta effettuato l’accesso sul sito basta entrare nell’area “Sospendere la riscossione” e seguire  le istruzioni indicate.

L’istanza di sospensione deve essere presentata tramite la modulistica scaricabile dal sito e inviata entro novanta giorni dal ricevimento del primo atto utile della riscossione che si intende contestare.

Con l’istanza il contribuente dichiara che le somme intimategli non sono dovute poiché ricorre una delle seguenti circostanze:

– prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;

– provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

– sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;

– sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

– pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo;

– qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

L’istanza deve altresì essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (per esempio ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ecc.) e da un documento di riconoscimento.

La procedura on line tramite invio diretto dell’istanza sul sito di Equitalia può essere utilizzata solo per la sospensione di atti che siano stati notificati da Equitalia.

Una volta inoltrata la domanda, saranno gli enti creditori, titolari delle somme richieste, a verificare la documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito.

In caso di accertamento negativo, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell’attività di riscossione.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare le suddette comunicazioni, le somme contestate vengono annullate di diritto.

In alternativa all’invio on line, l’istanza di sospensione può essere presentata agli sportelli di Equitalia o inviata via fax o via email agli indirizzi indicati nel modello oppure tramite raccomandata a/r.