Entrate:chiarimenti tassazione atti immobiliari

 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 21 febbraio scorso ha fornito le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova tassazione degli atti immobiliari, introdotta dal Dlgs n. 23/2011, come modificato dal Dl n. 104/2013 e dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013).

Dal 1° gennaio 2014, per i trasferimenti di immobili fuori campo Iva entrano in gioco tre aliquote dell’imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri beni immobili, 12%, a determinate condizioni, per i terreni agricoli e relative pertinenze.

L’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro.

La riforma prevede un’imposta di registro leggera per i trasferimenti di case di abitazione, in cui il cedente è un privato, a condizione che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), abitazioni in ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9).

Per beneficiare del trattamento di favore occorre procede ad indicare, al momento della stipula dell’atto di trasferimento, la classificazione dell’immobile nelle categorie catastali da A/2 a A/7.

Restano comunque salve le altre condizioni richieste dal Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro.

La nuova circolare, inoltre, chiarisce gli effetti della riforma sugli atti societari con particolare attenzione a quelli relativi al conferimento di beni immobili e di assegnazione ai soci.

Per essi trovano applicazione le aliquote dell’imposta di registro del 9 o del 12%, per un importo minimo pari a 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Le nuove misure si applicano dal 1° gennaio 2014 per gli atti pubblici formati o autenticati e per gli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dalla stessa data. Per quanto riguarda invece le scritture private non autenticate dalla data di richiesta della registrazione.