
Dal 7 febbraio scorso, al momento del rinnovo della patente di guida, non varranno più rilasciati i consueti adesivi e tagliandi, ma si procederà all’emissione di un nuovo documento.
Il Ministero dei Trasporti, il 3 marzo scorso ha emesso una circolare per richiamare gli aspetti fondamentali della nuova procedura.
In pratica, all’esito positivo di ciascuna visita medica necessaria per la conferma della validità del documento di guida, il medico dovrà trasmettere telematicamente al Ministero una comunicazione con tutti i dati dell’interessato.
Inoltre dovrà provvedere ad inoltrare alla motorizzazione anche una fotografia e una firma originale del titolare del documento.
Il sistema informatico centrale in caso di esito favorevole dell’istruttoria elettronica stamperà immediatamente una ricevuta sostitutiva della nuova patente.
Con questo documento in carta semplice, consegnato direttamente dal medico all’utente, sarà possibile circolare in regola fino al ricevimento postale del duplicato della patente, per un termine massimo, comunque, di 60 giorni dalla data del rilascio.
Il rinnovo della patente potrà essere chiesto non prima di 4 mesi dalla scadenza.
La nuova procedura, tuttavia, non si applica ai rinnovi di validità delle patenti speciali, ai declassamenti con contestuale rinnovo e neppure ai rinnovi delle patenti smarrite, sottratte e distrutte. In questi casi infatti occorrerà rivolgersi direttamente alla motorizzazione civile.
Nel caso in cui sia necessario rinnovare una patente ritirata dalla polizia perché scaduta, l’interessato dovrà esibire il verbale di contestazione ed un documento di riconoscimento per permettere al sanitario di procedere con la pratica.
Il trasgressore dovrà poi presentarsi in prefettura per ritirare la vecchia patente che andrà distrutta al moneto del ricevimento della nuova.