Dal 7 marzo in campo le associazioni, a tutela degli appalti puliti

Il 24 febbraio scorso il Consiglio dell’AVCP ha approvato il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del Codice Appalti, entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 marzo.

Le istanze di parere all’AVCP, introdotte con il Codice dei Contratti Pubblici (163/2006) hanno subito rappresentato un importante elemento di novità, nei sistemi di tutela sugli appalti pubblici, a causa della loro gratuità e -soprattutto- tempestività (si veda il primo testo pubblicato, all’indomani dell’entrata in vigore, da Carmelo Giurdanella). Purtroppo, dopo la prima fase, i tempi di definizione si sono dilatati a dismisura.

Col nuovo regolamento,  in vigore dal 7 marzo, l’AVCP torna alle origini e  si impegna a definire entro 90 giorni tutte le istanze di parere pervenute.

Tra le  principali novità è previsto l’ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere il parere.

Infatti l’art. 2, comma 2 del nuovo Regolamento approvato dall’AVCP stabilisce che legittimati a presentare (congiuntamente o singolarmente) istanza di parere all’Autorità sono non solo la stazione appaltante e l’operatore economico, ma anche  i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a condizione che precisino espressamente nell’istanza “a) il grado di rappresentatività dell’ente rispetto all’interesse specifico che si prefigge di tutelare, desumibile dallo Statuto; b) l’univoca conformità degli interessi individuali degli iscritti a quello a tutela del quale l’associazione agisce”.

Agli stessi soggetti di cui all’art. 2, è consentita la possibilità di intervenire procedimento, purché l’intervento sia strettamente correlato alla richiesta di parere e che, per i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possa derivare un pregiudizio dal provvedimento (cfr. art. 3).

“Fonte: Giurdanella.it