Prodotti cosmetici e pubblicità ingannevole

L’efficacia di una crema antirughe non può essere paragonata a quella di un trattamento laser, di un lifting o di un intervento di chirurgia estetica.

In base a questo principio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con due distinti provvedimenti, ha sanzionato per pubblicità ingannevole la società Estée Lauder con una multa di 400mila euro mentre ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dal gruppo L’Oréal.

Prima di esaminare i due casi, è utile richiamare la normativa di settore applicabile ai prodotti cosmetici.

L’11 luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici che sostituisce, con un unico testo organico, la precedente Direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Il prodotto cosmetico, in base alla definizione fornita dall’ art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento, è “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano” – come l’epidermide – “allo scopo, esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”.

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