
Con un provvedimento dello scorso 2 aprile, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato alcune sostanziali modifiche al modello delle cartelle di pagamento.
Vediamo quali sono le novità e come queste possano incidere sulle prossime cartelle esattoriali notificate agli italiani.
Prima di proporre ricorso contro gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, per le liti di valore non superiore a 20mila euro, è ora necessario presentare preliminarmente un reclamo con richiesta di mediazione all’ufficio che ha emesso l’atto impugnabile.
Con la legge di stabilità 2014, la proposizione del reclamo è considerata una “condizione di procedibilità” del ricorso.
Il procedimento di mediazione si deve concludere entro 90 giorni dalla presentazione del reclamo. Termine che si sospende dal 1° agosto al 15 settembre.
Con il reclamo, il contribuente ha la possibilità di ottenere una risposta delle Entrate e trovare un accordo che può portare addirittura ad ottenere una riduzione delle sanzioni fino al 40%.
Il reclamo contro la cartella va presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella e deve riportare il contenuto integrale del ricorso.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa positivamente la mediazione, il contribuente può costituirsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, depositando l’istanza di reclamo-mediazione.
Dal momento della presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione, e per i successivi 90 giorni, ogni attività di riscossione e pignoramento da parte di Equitalia.
Tutto ciò deve essere reso noto al contribuente. Ecco perché, l’Agenzia delle Entrate ha modificato lo schema di modello per le cartelle imponendo che le stesse contengano tutte le informazioni utili per i contribuenti. In mancanza di tali indicazioni la cartella potrebbe essere dichiarata nulla.