
I contribuenti, titolari o meno di partita iva, possono ricorrere allo strumento della compensazione per onorare i propri debiti con il Fisco e gli Enti impositori utilizzando propri crediti fiscali o contributivi.
La compensazione può riguardare crediti e debiti relativi alla stessa imposta (compensazione verticale): per esempio, un credito Irpef con un debito Irpef.
Essa può anche riguardare crediti e debiti relativi a imposte diverse e contributi (compensazione orizzontale) per cui è possibile, per esempio, compensare un credito Iva con un debito Irpef.
Esiste tuttavia un limite massimo di crediti d’imposta e contributi compensabili che è pari a 700.000 euro annui.
Per procedere alla compensazione occorre utilizzare il modello F24, indicando nelle apposite sezioni gli importi a debito e quelli a credito. Il pagamento deve essere eseguito per l’eventuale differenza tra debiti e crediti indicati.
La compensazione si può effettuare liberamente per crediti inferiori a 15.000 euro.
Per i crediti che superano tale soglia è necessario che la dichiarazione dalla quale emerge il credito abbia un visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure sia sottoscritta, nel caso di società, da parte dell’organo incaricato della revisione legale.
Non è possibile compensare i crediti erariali (cioè relativi a Irpef, Ires, Iva, Irap, ritenute, imposta di registro e altre imposte indirette) con debiti iscritti a ruolo e già scaduti che abbiano un importo superiore a 1.500,00 euro.
In tali casi, occorre per prima cosa saldare il debito già scaduto tramite pagamento diretto. Per chi viola tale divieto è prevista una sanzione pari al 50% del debito scaduto, fino a concorrenza dell’ammontare compensato.