
Nei prossimi mesi gli italiani dovranno fare i conti con le scadenze fiscali per pagare la Tasi, la Tari e la vecchia Imu.
Per quanto riguarda la Tasi, l’imposta che si applica sui servizi indivisibili comunali, essa si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree fabbricabili.
Sono soggetti passivi i possessori e detentori (anche inquilini) degli immobili. Questi ultimi in misura compresa tra il 10% e il 30%, secondo quanto decide il Comune.
L’aliquota base é l’1 per mille, la massima va determinata in modo che la somma di Tasi e Imu non superi il 10,6 per mille.
Solo per il 2014 la Tasi non può superare il 2,5 per mille. Il Comune può aumentare però di un altro 0,8 per mille se fissa agevolazioni all’abitazione principale tali da equiparare il carico della Tasi a quello dell’Imu sull’abitazione principale.
Le scadenze da ricordare sono il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. Per la prima casa si paga tutto entro il 16 dicembre a meno che il Comune non abbia pubblicato la delibera sulle aliquote entro il 31 maggio
La Tari, invece, é dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Sono esenti le superfici che producono rifiuti speciali e le aree scoperte pertilenziali (balconi, terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi)
L’imposta prevede una quota fissa a copertura dei costi fissi del servizio e una variabile per la fruizione del servizio da parte del contribuente.
Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti.
Per la definizione delle tariffe si deve aspettare il 30 giugno 2014 data in cui il Ministero dell’Ambiente dovrebbe approvare un nuovo regolamento. Per il pagamento è necessario fare riferimento al proprio Comune che deve assicurare almeno due rate semestrali.
Infine l’Imu che rimane da pagare per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Essa é dovuta solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento.
Non si paga invece sulle prime case non di lusso e su quelle assimilate: non è dovuta quindi su quelle in comodato ai parenti stretti, sugli alloggi sociali, sugli immobili adibiti a ricerca scientifica degli enti non commerciali e sui beni merce delle imprese costruttrici.
L’aliquota base è del 7,6 per mille ma il comune può variarla dal minimo del 4,6 per mille al massimo del 10,6 per mille. E’ tuttavia necessario verificare le delibere comunali.
Le scadenze da ricordare sono due: 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.