
Il Tar Piemonte con le sentenze n. 201 e 199 del 31 gennaio 2014 ha dichiarato l’illegittimità delle liste d’attesa e il diritto pienamente esigibile alle prestazioni socio- sanitarie senza limiti di durata per le persone non autosufficienti.
Inoltre ha provveduto ad annullare e i criteri di presa in carico di questi malati stabiliti dalla Giunta regionale e le nuove tariffe, contestando l’esiguità dei finanziamenti.
Tuttavia lo scorso 9 maggio, il Consiglio di Stato è intervenuto con le ordinanze n. 1893 e 1894 sospenendo l’esecutività delle due sentenze in quanto ha ritenuto che “ai fini del decidere nel merito la controversia, si debbano acquisire le indicazioni interpretative ricavabili in ambito nazionale ovvero concordati nelle sedinazionali di concertazione, in tema di liste d’attesa per la presa in carico dell’anziano non autosufficiente e di quote di compartecipazione alla spesa”.
Di seguito si riporta uno stralcio della motivazione della sentenza n.201/2104 che sarà oggetto di discussione il prossimo 13 novembre.
Tar Piemonte-Torino (Sezione seconda)
Sentenza. n. 201 del 31 gennaio 2014
(presidente Vincenzo Salamone, estensore Antonio Masaracchia)
(…)
“Nel merito, il ricorso è fondato.
Va anzitutto precisato che le impugnate delibere regionali sono intervenute in un ambito – quello dell’assistenza agli anziani non autosufficienti – che rientra nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, quale definita dall’art. 3-septies del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dalla d.lgs. n. 229 del 1999): “Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” (così il comma 1 dell’art. 3-septies cit.). A differenza di quanto sostenuto dalla Regione resistente, pertanto, gli aspetti sanitari sono ben presenti e radicati nelle attività da erogarsi; e ciò deve evidentemente valere anche per il regime giuridico da applicarsi alla definizione del budget annuale per l’assistenza residenziale e semi-residenziale, con conseguente applicabilità delle norme che la legge prescrive in tema di remunerazione delle strutture che erogano l’assistenza a carico del Servizio sanitario. Del resto l’art. 8-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, nell’introdurre le disposizioni concernenti l’esercizio di attività sanitarie per conto o a carico del Servizio sanitario, esplicitamente prevede che esse valgono anche per le strutture e le attività socio-sanitarie (comma 3), con ciò confermando che anche lo svolgimento dell’attività socio-sanitaria è retta dai medesimi principi valevoli per quella prettamente sanitaria.
Ciò a prescindere, peraltro, dall’assoluta ragionevolezza del principio di corrispettività tra costi e tariffe di cui all’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale richiede che l’amministrazione, nella determinazione delle tariffe massime da riconoscere alle strutture, debba preliminarmente compiere un’analitica istruttoria sui costi di produzione: si tratta di un principio generale applicabile in tutte le ipotesi nelle quali il Servizio sanitario, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvalga di soggetti erogatori privati previa determinazione di un livello massimo di remunerazione. Il tutto trova giustificazione nella necessità, evidenziata dalla recente giurisprudenza amministrativa – anche nell’attuale quadro economico che richiede il rispetto di precisi vincoli di bilancio (e che impone, in particolare, il rispetto della normativa speciale sul rientro dai disavanzi) –, di trovare comunque un giusto equilibrio tra le varie esigenze fondamentali che rifluiscono nella materia: la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate con la connessa salvaguardia del diritto di primaria rilevanza alla salute; il mantenimento degli equilibri finanziari che comunque non possono contare su risorse illimitate; ma anche gli interessi degli operatori privati che rispondono a logiche imprenditoriali meritevoli di tutela e l’efficienza delle strutture pubbliche e private operanti in materia (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 740 del 2013).
In definitiva le Regioni, nell’esercitare la propria potestà programmatoria sui limiti di spesa sanitaria (o socio-sanitaria), godono di un ampio potere discrezionale, purché però vengano bilanciati interessi diversi (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 2012): non solo l’interesse pubblico al contenimento della spesa ed il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate (art. 32 Cost.), ma anche le legittime aspettative degli operatori privati i quali ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale, nell’ambito della loro libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Ne deriva che la fissazione di un tetto di spesa che si preoccupi solo di qualcuno degli interessi predetti, obliando gli altri, non potrebbe per ciò solo essere considerato legittimo, in quanto carente ab origine del necessario bilanciamento”…..