
Il comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 248. dispone che “a decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza“.
In sostanza, chiunque abbia i suddetti requisiti (75 anni di età e reddito familiare complessivo di 516,46 mensile – 6713,98 annui) può chiedere il rimborso di tutto quello che ha pagato e che non era dovuto.
Fare la domanda di rimborso è molto semplice, basta compilare l’apposito modulo che si trova:
– on-line sul sito dell’agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)
– negli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.
Il modulo va presentato insieme alla dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.
La domanda dovrà essere poi spedita con raccomandata all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, oppure consegnata agli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate.
Una volta accettata la domanda, i contribuenti esentati potranno continuare a beneficiare dell’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni, purché permangano a loro favore i requisiti richiesti dalla norma.
Per informazioni più approfondite è possibile contattare il numero verde 848.800.444.
[1] Art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 248.