
Il tema del ritardo prolungato di un volo aereo è di grande attualità per l’aumento del relativo traffico, che spesso determina la insorgenza di situazioni di disservizio affidate periodicamente alla nostra conoscenza da parte della cronaca giornalistica. La necessità di una compiuta regolamentazione, soprattutto per tutelare il passeggero, considerato la parte più debole del contratto di trasporto, ha prodotto l’approvazione del Regolamento CEE 261/04 che ha dettato una importante e significativa disciplina in tema dei ritardi aerei, oggi giorno sempre più frequenti, prevedendo il diritto del passeggero ad avere una compensazione pecuniaria ( un risarcimento in pratica) alle condizioni che di seguito verranno precisate.
Va subito premesso che detta normativa non sembra essere stata prevista per i casi di prolungato ritardo aereo quanto piuttosto per quelli diversi di volo aereo cancellato. Purtuttavia , va ricordato sul punto il merito che va assegnato alla Corte di Giustizia Europea la quale , con un orientamento ormai consolidato (v. ex multis, le pronunce del 19.11.2009 C-402/07 e C-423/07, del 23.10.2012 C-581/10 e C-629/10, del 26.02.2013 C-11/11), ha in tutto e per tutto equiparato le due ipotesi, considerato che i relativi passeggeri non possono essere trattati in maniera diversa in presenza di situazioni uguali. Ed invero, è stato fatto notare che il disagio che subiscono i passeggeri del volo cancellato non è affatto dissimile da quello che subiscono i passeggeri del volo ritardato: entrambi sono costretti ad una sosta forzata e ad una perdita di tempo, meritando di essere risarciti in misura standardizzata come vedremo.
Venendo al punto della questione, va precisato che i passeggeri che hanno subito ritardi a) di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori al Km 1.500, b) di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i Km 1.500 e 3.500, c) di quattro o più ore, per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei due precedenti casi, hanno diritto a percepire dalla Compagnia aerea, in moneta contante o elettronica, rispettivamente euro 250,00=, 400,00= ovvero 600,00= (artt.6 e 7 Regolamento 261/04) . E ciò, oltre il diritto alla assistenza (cibi, bevande , pernottamento in albergo se del caso). Detta compensazione è ridotta del 50% se al passeggero è offerto un volo alternativo per arrivare a destinazione entro e non oltre due, tre o quattro ore, rispettivamente per i casi di cui alle lettere sub a), b), c).
Non ha diritto ad alcuna compensazione il passeggero che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile direttamente o indirettamente al pubblico.
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