
Il Ministero per lo sviluppo economico ha pubblicato il bando per accedere al fondo per la crescita sostenibile nelle materie oggetto di finanziamenti europei attraverso Horizon 2020.
Per facilitare l’accesso alle agevolazioni pubblichiamo un elenco di FAQ molto interessanti, da tenere in considerazione, in vista dell’imminente day-one per l’inoltro delle richieste (da effettuarsi rigorosamente mediante il portale online ad-hoc) fissato giorno 27 ottobre alle ore 10:00.
1. Quali dati vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato prevista dall’articolo 9, comma 1, del D.M. 20 giugno 2013?
La capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato viene accertata verificando la relazione prevista dallo stesso articolo 9, comma 1 del D.M. 20 giugno 2013, sulla base dei dati contabili relativi all’ultimo esercizio del soggetto proponente per il quale è stato approvato e depositato il relativo bilancio ovvero, nel caso di società di persone o di imprese individuali, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi. Tali dati, come desunti dalla dichiarazione allegata alla domanda di agevolazioni (allegato n. 4), devono essere riferiti esclusivamente al soggetto proponente. Non possono essere, pertanto, considerati i dati desumibili da bilanci consolidati e non sono ammissibili altre soluzioni come ad esempio lettere di patronage o fidejussioni bancarie rilasciate dal socio di maggioranza.
2. Le start-up innovative possono accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 in deroga a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del decreto stesso, che stabilisce la modalità di calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato?
Il decreto ministeriale 20 giugno 2013 non prevede deroghe specifiche in favore delle start-up innovative, come definite dall’art. 25 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Tali imprese, pertanto, possono essere ammissibili alle agevolazioni soltanto nel caso in cui abbiano un bilancio approvato e depositato da cui si possono desumere i dati contabili necessari per il calcolo della capacità di rimborso.
3. Una fondazione O.N.L.U.S. avente come scopo tra l’altro anche “svolgere attività di ricerca e promuovere attività formative nell’ambito dei propri scopi Istituzionali”, può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal D.M. 20 giugno 2013?
La definizione di Organismi di ricerca (articolo 1, lettera l del DM 20 giugno 2013) prevede che siano definibili come tali i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento e iii) le cui capacità di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un’influenza sugli stessi, ad esempio in qualità di azionisti o membri. Pertanto, una fondazione può presentare domanda di agevolazioni in qualità di Organismo di ricerca e, dunque, esclusivamente come co-proponente di un progetto congiunto, solo qualora possegga tutti i requisiti previsti dalla predetta definizione ed, in particolare, nel caso in cui le attività di ricerca e di sviluppo rappresentino la finalità principale del soggetto proponente e non mere attività collaterali.
4. Un dipartimento universitario può presentare più di un progetto (in forma congiunta) oppure deve limitarsi ad un progetto solo?
L’art. 10 del D.M. 20 giugno 2013 è stato integrato dal D.M. 4 dicembre 2013 che ha introdotto il comma 2-bis in cui viene stabilito che “nell’arco temporale di cui al comma 2, gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell’Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto”.
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