
Il padre divorziato non può pagare gli “alimenti” per il mantenimento dei figli? No problem, subentrano i nonni paterni.
Così ha deciso il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Catania che ha condannato i nonni – titolari di un reddito adeguato – a corrispondere quella parte dell’assegno di mantenimento che il padre non era in grado di coprire.
Il papà dei due ragazzi, infatti, una di 16 e l’altro di 12 anni, ex venditore ambulante di abbigliamento ora disoccupato, non pagava l’assegno di mantenimento per i figli. L’ex moglie, da parte sua non aveva denaro sufficiente e si era dovuta fare carico da sola del mantenimento dei figli minorenni.
A nulla erano valse le ricerche dell’avvocato dell’ex moglie che aveva incardinato diverse procedure esecutive senza ricavarne nulla. Per questo motivo il legale della donna, ha presentato un ricorso (in base all’ex art. 148 del codice civile) chiedendo che i nonni subentrassero per provvedere ai bisogni dei nipoti.
Il giudice, lo ha accolto, applicando il principio giuridico che “il non avere mezzi sufficienti” equivale ad un inadempimento e se, come dice la legge, il concorso degli ascendenti (in questo caso dei nonni) deve intervenire solo se entrambi i genitori non riescono a provvedere ai figli questo principio deve trovare anche un correttivo sulla base della situazione concreta.
In sostanza, dopo aver tentato in tutti i modi di battere cassa con il genitore inadempiente (perché disoccupato) il giudice ha imposto ai nonni di pagare assegno e arretrati (dal 2009).
La sentenza ha dei precedenti, una del Tribunale di Roma (del 7 aprile 2004) e l’altra del Tribunale di Milano (30 giugno 2000).