
Cambiamenti in vista per le coppie in procinto di divorziare. Dal prossimo 11 dicembre infatti, chi vorrà divorziare o separarsi potrà semplicemente presentarsi davanti al Sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi o di quello presso cui è trascritto l’atto di matrimonio.
L’assistenza dell’avvocato diventa facoltativa. Attenzione però! La legge (n. 132 del 2014), che ha come obiettivo quello di semplificare la procedura di divorzio e separazione tra due persone, è applicabile solo a determinate condizioni:
– La coppia deve essere d’accordo sulle condizioni di separazione e sulla scelta di dividersi;
– Non ci sono figli minori, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
– L’accordo non deve contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.
I coniugi potranno concludere davanti al Sindaco del comune di residenza o di quello presso cui è stato celebrato il matrimonio, un accordo di separazione o divorzio.
Tutto anche senza l’aiuto di avvocati. Il valore di questi accordi è identico a quello dei provvedimenti giudiziali.
Una volta ricevuto l’accordo, il Sindaco invita le parti a comparire davanti a lui dopo un minimo di 30 giorni per la conferma definitiva. La mancata comparizione equivale alla mancata conferma dell’accordo.
I coniugi dovranno pagare al Comune una piccola cifra: 16,00. Ovvero il costo dell’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.