Novità sui licenziamenti per la PA: esteso l’articolo 18 anche agli statali

Le regole sui licenziamenti si applicano allaPubblica Amministrazione: anche i dipendenti del settore pubblico, infatti, possono essere licenziati senza giusta causa se si presentano motivi economici.

La riforma dell’articolo 18 (così come stabilito dalla legge Fornero del 2012) si applica quindi anche ai funzionari statali, non essendo più automatico il rispettivo reintegro.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso 26 novembre (Sentenza n. 24157/2015) che rivede le sorti del personale in forza presso le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 18, che come detto sopra disciplina i licenziamenti che avvengono senza giusta causa per determinate categorie di lavoratori, è stato profondamente ritoccato tre anni fa con la riforma dell’allora Ministro del Lavoro, Elsa Fornero.

Attraverso la riforma del 2012, qualora si verifichi un licenziamento per ragioni economiche, si prevede che il reintegro possa avvenire soltanto se il fatto su cui è stata fondata la decisione risulti palesemente infondato, stabilendo in tal caso un risarcimento al massimo di 12 mensilità.

Dal 2012 si discute sulla previsione di estendere o meno la riforma dell’articolo 18 anche al lavoro pubblico. La sentenza dei giudici della Cassazione ha ora chiarito la questione, schierandosi contro l’interpretazione del Governo secondo cui l’impiego pubblico sarebbe invece escluso dalla riforma. L’applicazione del principio viene in tal modo estesa  anche alla riforma varata con il Jobs Act, che ha fortemente limitato i casi di reintegrazione dei lavoratori licenziati in maniera illegittima, senza fare alcuna distinzione in base alla dimensione dell’azienda.

E’ interpretazione della Cassazione che il Testo Unico del pubblico impiego (art. 51 del Dlgs 165/2001) ritenga applicabile lo Statuto dei lavoratori, non soltanto al comparto privato, ma anche ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni indipendentemente dal numero dei dipendenti. Ne deriva quindi un’estensione automatica agli statali che verrebbe accompagnata anche dal meccanismo del contratto a tutele crescenti, immesso nel 2015.

La riforma dell’articolo 18 può quindi dirsi quindi automaticamente applicabile anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, vale a dire a tutti i dipendenti statali e locali fatta eccezione per i magistrati, i professori e i militari.

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