Canone Rai presto nelle bolletta della luce, ecco come pagare meno

Il canone Rai, dal 1° gennaio 2016, arriverà nella bolletta dell’elettricità. A partire da tale data, però, verrà introdotta anche un’altra importante novità per quanto riguarda il pagamento della bolletta della luce, in quanto è previsto uno sconto per gli utenti con addebito diretto in conto corrente.

A specificarlo, una delibera dell’Autorità Garante dell’Energia (AEEG, delibera dell’11 dicembre 2015 610/R/COM) che ha chiarito che coloro che sceglieranno l’addebito automatico in conto corrente potranno beneficiare di uno sconto sulla bolletta elettrica.

A partire dal 1° gennaio 2016, nella bolletta verrà immessa la nuova voce “canone di abbonamento Rai”, che seguirà la sezione dove viene riportato il totale degli importi fatturati all’utente. L’intento è quello di differenziare, e di conseguenza rendere più visibile, l’importo dell’imposta sul possesso della televisione rispetto alle altre voci componenti la fattura.

Il pagamento del canone Rai verrà suddiviso in 10 rate mensili dell’importo di 10 euro ciascuna; mentre per chi riceve la bolletta bimestrale l’ammontare sarà ovviamente di 20 euro a bimestre. In vista dei tempi tecnici necessari all’aggiornamento della riforma, la prima bolletta su cui comparirà l’addebito del canone, esclusivamente per il primo anno, sarà quella che arriverà a luglio 2016. Dal 2017, invece, l’addebito verrà inserito già da gennaio. Ai fini dell’immissione nella fattura, la scadenza delle rate del canone Rai avverrà il primo giorno di ogni mese, da gennaio ad ottobre.

Con attinenza al pagamento del canone di abbonamento alla tv per uso privato, si precisa poi che, in base a quanto previsto dal ddl di Stabilità per il 2016 (Art. 1 co. 71-77), si presume la fruizione o la detenzione di un apparecchio qualora sussista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente ha la rispettiva residenza anagrafica.

Come precisato dall’Autorità Garante dell’Energia, tutti gli utenti che fanno parte del regime di maggior tutela, vale a dire i clienti che non hanno aderito a un contratto con una compagnia del mercato libero, potranno beneficiare di uno sconto sulla bolletta della luce, qualora però sussistano tali requisiti:

1) sia stata attivata una modalità di addebito automatica della bolletta sul conto corrente;

2) sia stato acconsentito il sistema di emissione della bolletta in formato elettronico.

In riferimento al secondo requisito, gli utenti, per acconsentire all’invio della bolletta elettrica in formato elettronico, dovranno soltanto limitarsi a non rispondere alla lettera inviata dal gestore del servizio elettrico con cui si chiederà l’adesione al nuovo sistema di fatturazione non cartacea. Una volta trascorsi  60 giorni dalla comunicazione trasmessa dalla società elettrica, il formato elettronico verrà considerato accettato.

Tempistiche e modalità per inviare tale comunicazione verranno fissati dalla stessa Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

L’importo dello sconto non è stato precisato nella delibera dell’AEEG, rinviandosi ad un successivo provvedimento. Lo sconto, tuttavia, dovrà essere in ogni caso riconosciuto al cliente finale che rispetta i citati requisiti, anche quando uno o ambedue non dovessero essere soddisfatti per ragioni che indipendenti dalla volontà del cliente, in maniera regolare e continuativa.

In tutte le bollette che verranno emesse in formato elettronico, in cui verrà applicato lo sconto, questo dovrà essere appositamente indicato con relativa voce negativa che andrà a decurtazione degli importi che sono stati fatturati.

Ma qual è l’obiettivo dello sconto per la bolletta elettronica? Da un lato, si tratta di incrementare il passaggio degli utenti alla bolletta in formato elettronico, dall’altro invece, di rispondere alla necessità di limitare i costi operativi dei venditori e allo stesso tempo ricavare dei vantaggi anche sotto il profilo ambientale.

Pertanto, lo sconto per la bolletta elettronica dovrà adeguarsi al costo che l’operatore eviterà per emettere le bollette in formato cartaceo e che, ad oggi, risulta ancora essere il sistema privilegiato. Lo sconto, inoltre, potrà essere riportato dalla società elettrica anche dopo l’emissione della prima bolletta in formato elettronico, a condizione però che esso venga indicato entro e non oltre la 6° bolletta che verrà emessa dopo il 1° gennaio 2016 (in caso di fatturazione con periodicità mensile) ed entro e non oltre la 4° bolletta emessa sempre successivamente a tale data (in caso di fatturazione con periodicità non mensile) e che lo sconto sia in ogni caso applicato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo pubblicato su www.leggioggi.it