Per il Corecom Umbria vanno ritenuti provati sia il reclamo, sia il mancato funzionamento/erogazione del servizio telefonico, sia l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente
Per il Corecom Umbria vanno ritenuti provati sia il reclamo, sia il mancato funzionamento/erogazione del servizio telefonico, sia l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente